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L'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATP NEL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' NELLE MALATTIE AMBIENTALI

Nonostante le molte battaglie intraprese dalle Associazioni che si battono da anni per il problema di cui avete letto, a livello pragmatico appare sempre più evidente - lo dimostrano i fatti e non le parole -, che la possibilità principe per vedere riconosciuti i danni prodotti dalle Malattie Ambientali (MCS,Fibromialgia ed Encefalomielite mialgica ed Elettrosensibilità) - come riconoscimento di invalidità totale e permenente con l'erogazione dell'assegno -, è costituita dall'ATP, ovvero Accertamento Tecnico Preventivo. E' una sorta di mini-causa che chiama l'INPS di fronte al Giudice in una CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio), durante la quale vengono esibite le documentazioni e la validità delle richieste da parte del soggetto malato. Come si vede,in tale sede l'INPS è una delle Parti e non la sola depositaria della decisione finale. Anzi, detta decisione è compito esclusivo del Giudice, che ascolta e verifica -tramite il suo CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio), medico-, l'entità e la gravità delle patologie presentate dal richiedente. Comprendete come la situazione sia la più favorevole possibile per la Persona ammalata.

Ormai sono molteplici i casi seguiti anche dal sottoscritto, durante i quali sin dall'inizio i Giudici tengono conto delle imponenti limitazioni alle quali sono sottoposti i sofferenti di malattie ambientali, al di là dell'inquadramento nosologico esistente o no.

Attraverso quindi un contraddittorio tra le Parti, si ha la possibilità unica di evidenziare i danni posseduti dal soggetto. L'ATP si svolge rapidamente (rispetto ad una causa ordinaria) ed entro 6/12 mesi si ha la risposta.

Dunque, come agire praticamente? Osservate attentamente i tempi:

1) bisogna chiedere  l'ATP entro 6 mesi dalla risposta negativa (=non riconoscimento di una invalidità significativa,ovvero dal 67% in su))

2) se sono passati più di 6 mesi dalla visita della Commissione INPS con esito negativo, si chiede una visita di aggravamento

3) se il risultato della visita di aggravamento è ancora negativo, si ritorna al punto 1:si può chiedere l'ATP entro 6 mesi

 

Va da sè che per intraprendere l'azione bisogna essere passati almeno una volta in visita INPS: ricordo che l'ATP è una chiamata in causa dell'ENTE per non aver riconosciuto la gravità della malattia. Ovviamente devono esserci i requisiti di grave patologia per dare corso alla richiesta, come prevede l'istituto della Legge 104/1992.

 

ATTENZIONE: NON HA ALCUNA IMPORTANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CHE LA MALATTIA NON SIA UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA ! QUELLO CHE E' ESSENZIALE E' LA DIMOSTRAZIONE DEL COMPLESSO DEI DANNI E DELLE LIMITAZIONI SOFFERTE DALLA PERSONA, MEDIANTE LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA RICHIESTA.

 

Perché il “ricorso giudiziale” e non la richiesta di aggravamento:

Accanto alla valutazione del danno neurocognitivo, è necessaria tutta la documentazione medica specialistica – sia privata che pubblica –, per tutte le patologie da presentare in sede di Commissione INPS.  Le numerose esperienze dirette di assistenza ai pazienti in tali Commissioni - quasi sempre con risultato negativo  per l’ottenimento di una valutazione utile per la persona - ovvero con risultati di  invalidità inferiore ai due terzi (67%)-, portano a concludere che è necessario, dopo la visita in Commissione, ricorrere all’accertamento giudiziale, che significa portare l’ lNPS di fronte al giudice, che nomina un suo tecnico (CTU) che funge da arbitro, che DEVE esaminare ed ascoltare tutte le nostre ragioni, presentate accuratamente e senza timore di smentita. In questa situazione, il medico dell’INPS è una “parte” del giudizio e non “gioca” in casa propria (cioè in Commissione INPS).

Questa azione va intrapresa dopo il diniego della Commissione, entro sei mesi dal risultato. E’ la forma che garantisce le migliori possibilità di riuscita, anche se certezze assolute non esistono – come in tribunale-; ma abbiamo con il “ricorso giudiziale” la più ampia capacità di presentazione del danno, consapevoli che il CTU incaricato dal giudice deve esaminare e considerare tutto quanto gli presentiamo, perché  dovrà poi rendere conto del suo operato al giudice che lo ha nominato, con tutta la nostra facoltà di interloquire.

 

Modalità di svolgimento del ricorso giudiziale contro l’INPS:

Dopo aver necessariamente compiuto la visita in Commissione INPS – presentando TUTTA la documentazione sanitaria comprovante la condizione di gravità del richiedente (cioè voi)- e se  il giudizio viene ritenuto non aderente allo stato del Soggetto, ci sono 6 mesi di tempo per effettuare il “ricorso giudiziale”, che consiste in questi passi, sintetizzati nelle fasi più salienti: a) il Legale presenta il ricorso; b) il Giudice fissa l’ATP e nomina il suo Consulente Tecnico d’Ufficio – il CTU-, il quale da’ l’avvio alle operazioni peritali  c) convocando le Parti ( il Richiedente e l’INPS), per l’esame sia della documentazione, sia per la discussione intorno al caso. E’ in questa sede che è indispensabile la presenza del Consulente del richiedente, che perora la giustezza del ricorso.

I tempi del ricorso - ovvero da quando viene presentato a quando finisce tutto-, vanno da 6 a 18 mesi, dipende dalla grandezza della sede del Tribunale e da quanto lavoro hanno in arretrato.  Come vedete, non è la lunghezza delle altre cause civili (dai 5 anni in su!).

ATTENZIONE ALLA NORMATIVA: la prima la fase è costituita dall’ATP –Accertamento Tecnico Preventivo-, che le recenti disposizioni di legge hanno reso obbligatoria, poiché serve al Giudice per constatare in via preliminare se sussistono effettivamente le motivazioni del richiedente per una maggiore percentuale d’invalidità. Comunemente, quando l’ATP riconosce il maggiore danno alla persona, la questione si chiude qui e il richiedente riceverà i benefici di diritto a partire dalla data in cui ha presentato il ricorso. L’INPS può opporre appello entro trenta giorni dalla data della sentenza a loro avversa, presentando nuove motivazioni contro il giudizio. In questo caso, di fronte al medesimo Giudice dell’ATP, si instaura la vera e propria “causa previdenziale”, con le stesse modalità dell’ATP. L'appello va seguito con le stesse modalità del ricorso, per ottenere la conferma del riconoscimento ottenutio con l'ATP. Non sempre l'INPS propone appello, ma va comunque tenuta in considerazione questa possibilità.

RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL RICHIEDENTE:

In caso di vittoria del Richiedente nel giudizio, il Giudice assegna le spese alla parte soccombente.

Quindi, spese legali, di consulenza e della CTU, sono rimborsate. ATTENZIONE: talvolta il Giudice può ritenere di non rimborsare del tutto le spese del Consulente se queste appaiono elevate. Ma cerchiamo di contenere tali costi entro le usuali e comuni tariffe per questo genere di prestazioni.

Se, al contrario, il Richiedente non ottiene quanto richiesto – ovvero una aumentata percentuale d’invalidità rispetto a quella sancita dall’INPS in sede di visita in Commissione- e quindi diventa il “soccombente”, le spese sostenute non saranno rimborsate e dovrà provvedere al risarcimento delle spese del CTU e di quelle legali dell’INPS. In questo caso, però, il Giudice si mantiene entro limiti assai contenuti, perché il Richiedente è la parte più debole tra i Convenuti.

CONSIDERAZIONE IMPORTANTE: Come già specificato all’inizio, devono esserci  validi motivi per il ricorso e dunque la possibilità di sconfitta  la evitiamo sin da subito, perchè se non  ci sono motivi validi, niente ricorso, ma allora, nemmeno visita in Commissione se pensiamo di non avere le carte in regola per il riconoscimento di una percentuale d’invalidità importante. Un esempio chiarirà meglio:   se la persona ha ottenuto-poniamo-, il 50% di invalidità alla visita INPS (poco utile) e chiede il ricorso giudiziale ed  a fine di tutto -sempre per esempio: è evidente che puntiamo a ben di più-, ottiene il 60% (sempre poco), ha vinto, perchè è stata riconosciuta una percentuale di danno superiore a quella decretata dalla Commissione dopo la visita.

Quindi, come vedete, il ricorso giudiziale offre sempre le maggiori possibilità di riconoscimento.

 

 

Altra vittoria di un Paziente con lesioni odontoiatriche!

Dopo aver prodotto una mia Relazione peritale che evidenzava l'importante danno psicologico a seguito di un cattivo trattamento odontoiatrico, durato nel tempo, dopo la CTU disposta dal Giudice, in questi giorni alla persona è stata riconosciuta la percentuale di danno biologico-psichico da me richiesta, con la diagnosi effettuata dallo stesso per  'disturbo dell'adattamento con sintomatologia mista ansioso-depressiva'. 
Questo riconoscimento si aggiunge agli altri già ottenuti nel tempo in collaborazione con alcuni Soci SMOLT (Società Medico Odontoiatrioca Legale Toscana) e testimonia della bontà delle giuste richieste quando si ha un danno biologico di rilievo. Questi risultati spingono decisamente in direzione della maggior consapevolezza nella valutazione del danno psicologico associato a quello biologico.

 

 

 

 

 

 

 

Nella giornata del 13 Marzo 2015 si parlerà della concreta possibilità di ottenere un equo indennizzo per le conseguenze psicologiche della lesione alla persona ed ai familiari, a seguito del contagio da sangue infetto o da vaccinazione. La modifica alla Legge 210/1992 nasce da oltre 7 anni di attività pratica sul campo, durante i quali ho girato le Commissioni ospedaliere di tutta Italia per affermare il diritto al riconoscimento ed al risarcimento di tali danni psicologici,ottenendo risultati non realizzati in precedenza. Ma ancora non è stato compiuto tutto...